Cos'è esattamente, quando serve e come dev'essere, obblighi e sanzioni: tutto quello che c'è da sapere sull'APE.
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Che cos'è, quando è necessario e come impostare il progetto: tutto quello che c'è da sapere sulla Progettazione Energetica
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La certificazione energetica arriva in Italia con il Decreto Legislativo 192/2005 e, nel 2013, il Decreto Legge 63/2013 ha introdotto alcune modifiche riguardo l'efficienza energetica degli edifici istituendo l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in sostituzione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE).
Entrambi volgono ad identificare il consumo annuale di energia di un edificio, fornendo al cittadino una informazione immediata relativamente al consumo energetico dello stesso. Ma, rispetto all'ACE, l'APE recepisce la direttiva europea 2010/31/UE; deve, quindi, fornire indicazioni precise per migliorare l'efficienza energetica dell'unità immobiliare oggetto di certificazione.
Dettagli Certificazione Energetica
Il Certificato APE è stato concepito a livello Europeo tramite l'emanazione di direttive comuni, al fine di perseguire maggiore consapevolezza sull'importanza del miglioramento energetico. E con l'obiettivo ultimo di ridurre, nel tempo, le emissioni inquinanti e di perseguire una maggiore tutela del pianeta, con una conversione sempre crescente verso le fonti rinnovabili e con l'efficientamento di isolamenti ed impianti.
Tale importanza scaturisce dal fatto che, in effetti, viene attualmente utilizzata per gli edifici quasi la metà del consumo totale di energia, a livello Europeo: e gli stati membri si sono impegnati, entro il 2020, a diminuire il consumo energetico del 20% e le emissioni di CO2. Ciò all'interno di un progetto di più ampio respiro, contro i cambiamenti climatici e per la riduzione dei costi per l'acquisto dell'energia da parte degli stati dell'Unione, con un'edilizia più efficiente e tramite la maggiore realizzazione di impianti efficienti.
Ciò anche al fine di poter perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sanciti nel programma di Lisbona, strada altrimenti difficilmente percorribile, senza impegni precisi. Le direttive impartiscono, infatti, che gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante rispettino precisi parametri di dispersione degli involucri e di efficienza impiantistica, con step temporali che prevedono la realizzazione, entro il 2020, degli NZEB, ossia Nearly Zero Energy Building (Edifici a Energia Quasi Zero). Inoltre, viene sancito che l'Attestato di Certificazione Energetica diventi obbligatorio in fase di costruzione, compravendita o locazione (direttiva comunitaria 2002/91/CE e successiva 2010/31/UE).
Ciò anche nell'ambito del mercato immobiliare, al fine di poter fornire informazioni chiare e trasparenti agli acquirenti o affittuari degli immobili oggetto di compravendita / locazione. Facilitando, così, l'attribuzione di un coefficiente correttivo (positivo o negativo) al valore dell'immobile: e incoraggiando inoltre, contestualmente alle trattative, la programmazione e realizzazione di interventi di miglioramento degli impianti termici e degli involucri.
Gli impianti di riscaldamento degli edifici, oltre a quelli di raffrescamento, richiedono infatti una enorme quantità di energia che, qualora non si intraprendano nel presente efficaci provvedimenti, è destinata inesorabilmente a crescere.
Il tecnico certificatore energetico dovrà effettuare almeno un sopralluogo sulla unità immobiliare oggetto di certificazione. Così facendo, oltre ad evitare dichiarazioni errate o nullità del certificato, si riduce al minimo la possibilità circa la presenza di errori, grazie al rilievo di tutti quei parametri fondamentali in fase di realizzazione del modello di calcolo per la produzione della certificazione.
Molto spesso, infatti, vengono sottovalutati o schematizzati con superficialità elementi importanti, quali la stratigrafia esatta delle murature disperdenti, della tipologia di vetro ed infissi, la schematizzazione degli impianti ed a volte, addirittura, totalmente omessi elementi fondamentali da effettuarsi per legge in base alle ultime norme di calcolo UNI TS (ad esempio il calcolo dei ponti termici, la schematizzazione corretta dell'impianto di riscaldamento e dei suoi rendimenti, l'indicazione della presenza dell'impianto di raffrescamento/climatizzazione estiva, eventuali sistemi di generazione di energia rinnovabile, etc).
Dal risultato di tali calcoli, che per essere attendibili devono essere effettuati da un professionista competente e specializzato, saranno estrapolati i valori che verranno poi esportati sull'Attestato vero e proprio, leggibili in maniera facilmente comprensibile da parte dell'utente finale. Particolare importanza riveste, tra i dati da inserire obbligatoriamente, la sezione "Raccomandazioni", troppo spesso sottovalutata da molti certificatori: tale paragrafo contiene i consigli dettati dal professionista per il miglioramento dell'efficienza dell'edificio, in relazione alla sostenibilità e convenienza dei costi di realizzazione, e la mancata compilazione di tale (come di altre) sezioni pregiudica la validità legale del documento.
Ovviamente, ai fini della leggibilità finale, viene assegnata la famosa lettera di "classe energetica", che nell'ultima versione aggiornata del Certificato va dalla Classe A4 alla G; ma, allo stesso tempo, vengono indicati numerosi altri risultati importanti, quali il consumo di Energia Primaria totale, per il riscaldamento, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il raffrescamento e, in alcuni casi particolari, l'illuminazione, ventilazione meccanica e altri sistemi. Allo stesso tempo l'Attestato deve riportare numerose altre indicazioni relative all'immobile, quali l'indirizzo e i dati catastali, la tipologia e modalità costruttiva, il periodo di riferimento storico etc.
Ricordiamo che le metodologie di calcolo (e quindi l'effettivo inserimento nell'APE) del raffrescamento ed altre modalità di consumo sono state rese effettive soltanto con l'emanazione degli ultimi decreti attuativi del decreto "energia edifici", mentre il metodo di calcolo relativamente ad ogni servizio presente nel certificato viene stabilito dalle Norme UNI TS 11300, per le quali sono stati rilasciati numerosi e diversi aggiornamenti.
La normativa attualmente in vigore afferma che l'attività di certificazione può essere esercitata da un tecnico abilitato, operante singolarmente, in forma associata o come dipendente (di organismi pubblici o società di servizi energetici – ESCo, acronimo che sta per Energy Services Company).
I tecnici, in particolare, devono necessariamente essere iscritti ad un ordine professionale e, contemporaneamente, essere abilitati alla progettazione sia di edifici che di impianti asserviti agli stessi. Tra le Laureee riconosciute, troviamo Architettura, Ingegneria (Edile, Civile, Elettrica, Gestionale, e altre), Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali.
Tra i Diplomi Tecnici troviamo, invece, quello di Elettrotecnica, Perito Industriale con specializzazione in energia ed edilizia, Meccatronica ed Energia, Agraria.
Come indicato nel Decreto Destinazione Italia – DPR 75 del 2013, coloro i quali non fossero in possesso di tutti i requisiti richiesti, possono frequentare uno specifico corso di formazione autorizzato dal MISE - Ministero dello Sviluppo Economico, la cui durata è stata successivamente portata ad 80 ore, rispetto alle 64 precedenti che erano indicate sullo stesso Decreto; resta l'obbligo della frequenza dei corsi periodici di aggiornamento.
Tra i documenti da consegnare al certificatore per la redazione della Certificato APE, c'è anche il controllo dei fumi della caldaia, sia che la stessa sia centralizzata piuttosto che autonoma. Tale documentazione, oltre che al certificatore in sede di realizzazione del certificato energetico, deve essere fornita (assieme all'APE) anche al futuro proprietario (acquirente) o affittuario.
Qualora non siano effettuati gli interventi di controllo periodico previsti dalla legge, la validità del Certificato APE terminerà il 31/12 dell'anno immediatamente successivo a quello della verifica non effettuata (esempio - APE rilasciato ad Agosto 2018; controllo dei fumi da effettuarsi nel Novembre dello stesso anno, che non viene effettuato; l'Attestato Energetico APE scadrà il 31 Dicembre del 2019).
Altri casi di pervenuta invalidità dell'APE possono essere tutti quelli in cui vengano effettuati dei lavori e/o interventi che vadano a modificare le prestazioni energetiche dell'edificio/unità immobiliare: esempio sostituzione di infissi o realizzazione di controsoffitti e cappotti termici, sostituzione della caldaia/generatore di calore, sostituzione del generatore dell'Acqua calda sanitaria o della macchina per il raffrescamento, etc.
In tal caso, la vecchia certificazione energetica perderà la validità, oltre che ovviamente l'attendibilità, e dovrà essere sostituita ex novo da un certificato rilasciato a seguito di nuovo sopralluogo, rilievo e calcolo della classe energetica.