Le sanzioni a cui i diversi soggetti incorrono nel caso non venga rispettata la normativa sulla prestazione energetica, (DL 90/2013) in particolare le sanzioni amministrative per mancata dotazione, allegazione o dichiarazione nel contratto dell’attestato di prestazione energetica sono le seguenti:
a) in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione, e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18.000 euro;
b) se durante il passaggio di proprietà di un immobile viene violato l’obbligo di dotare lo stesso dell'attestato di prestazione energetica, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro;
c) in caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 (e da 1.000 a 4.000 euro per l’omessa dichiarazione nel contratto: se la durata della locazione non eccede i tre anni, quest’ultima sanzione è ridotta alla metà);
d) in caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.
Inoltre, chi ha pagato la sanzione amministrativa per non aver allegato l’Attestato di Prestazione Energetica ai contratti di compravendita o affitto degli immobili, non è esentato dall’obbligo di farlo comunque redigere e di presentarlo.
Il direttore dei lavori, come descritto nell' Art 8, deve consegnare al comune, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori il certificato energetico e l'asseverazione per la conformità delle opere. Nel caso in cui non esegua questa prescrizione incorre nella sanzione variabile tra i 1000 ed i 6000 euro ed alla segnalazione al collegio professionale (comma 4). La sanzione viene applicata dal comune.
Gli impianti di climatizzazione (come la caldaia per il riscaldamento) sono soggetti a operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, se non rispetta queste normative è soggetto ad una sanzione variabile tra i 500 ed i 3000 euro (comma 5).
Il costruttore (o il proprietario) che ha realizzato una nuova costruzione o una ristrutturazione importante e non realizza l'attestato di prestazione energetica incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro (comma 7).