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Certificazione Energetica per immobili senza impianto di riscaldamento: come fare?

Certificazione Energetica per immobili senza impianto di riscaldamento: come fare?

 

Lettori, clienti e semplici curiosi, più di una volta, hanno esternato un amletico dubbio: bisogna effettuare la Certificazione Energetica di un immobile anche quando questo è privo dell’impianto di riscaldamento?

La questione è rilevante poiché da una parte si potrebbe pensare che ci siano delle eccezioni poste dalle normative, mentre dall’altra si ignora come adempiere a precisi obblighi di legge senza rischiare di… dichiarare il falso, paventando l’esistenza di impianti che in realtà non ci sono!

Tranquilli, vi diciamo come fare, vedrete che sarà più semplice di ciò che ogni tecnocrazia o cavillo burocratico possa farvi temere!

 

Certificazione energetica obbligatoria per edifici privi di impianto di riscaldamento? La risposta è nelle linee guida del D.Lgs. 192/2005

In ogni istante può accadere che le varie Regioni emanino delle apposite disposizioni, per cui vi consigliamo di controllare periodicamente i loro portali web istituzionali per scaricare gli eventuali BUR (Bollettini Ufficiali Regionali) su cui sono riportati i testi ufficiali dei rispettivi Decreti Regionali (DR).

Ove risultino assenti le prescrizioni locali, vi ricordiamo che vige la legislazione nazionale sugli edifici senza impianto di riscaldamento.

Per questi occorre far riferimento al D.Lgs. 192/2005 e al successivo decreto attuativo, ossia il DM 26.06.2015 recante, appunto, le Linee Guida Nazionali per la Certificazione Energetica degli Edifici.

 

Certificazione energetica obbligatoria per impianti privi di riscaldamento? L’allegato 1 al DM 26.06.2015 contiene le regole tecniche per effettuare una redazione conforme

Ancora nel D. Lgs. 192/2005 e nel DM 26.06.2015, nell’Allegato 1 denominato Indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria, sono presenti delle complete regole tecniche a supporto di una corretta e conforme compilazione dell’Attestato di Prestazione Energetica  dell’abitazione anche in assenza di impianto di riscaldamento.

Come funziona? Semplificando, si può far conto che il livello di benessere termico stabilito nell’ambiente interno della casa, vale a dire il fabbisogno di energia termica, è reso pari a quello raggiungibile attraverso la simulazione di un generatore di calore a gas naturale (o metano) avente un grado di efficienza energetica globale uguale alla media di tutti gli impianti di riscaldamento al momento installati ed operativi sul territorio nazionale italiano. Vi raccomandiamo di prestare la dovuta attenzione al fatto che tale parametro è, come ben espresso, medio, quindi deve essere considerato un dato statistico e non sempre stabile... Probabilmente questo sarà sottoposto a revisioni, aggiornamenti e tarature sulla scorta di future certificazioni energetiche redatte dai consulenti di tutte le regioni.

 

In sintesi, quindi, se siete proprietari di un’abitazione priva di impianto di generazione di calore, non dovete illudervi, però neanche dovete andare nel… panico! È quasi certo che siate obbligati a far redigere l’Attestato APE – a meno che non ci sia un diverso decreto  appositamente legiferato dalla Regione competente – ad ogni modo, se pure sull’attestato appare che la vostra casa è provvista di un sistema di generazione di calore equivalente, è tutto nella norma, lo prevede addirittura la stessa legge in materia e voi siete “al sicuro”!

 

Vogliamo parlare a parte di alcune considerazioni tecniche, che in simili frangenti assurgono anche, in un modo o nell’altro, anche ad annotazioni teoriche e perfino filosofiche… Per i più pignoli e diffidenti quello del D. Lgs. 192/2005 appare un espediente legislativo piuttosto penalizzante perché conferisce delle fonti virtuali di consumo energetico anche agli immobili che, di fatto, non sono per nulla provvisti di elementi realmente energivori… E più di un lettore, cliente o cittadino perplesso, ha già lamentato delle vigorose rimostranze, facendo ad esempio riferimento alla spinosa posizione in cui si trova chi è obbligato a pagare il canone televisivo (solo per la RAI) pur non possedendo affatto il televisore.

Vogliamo tranquillizzare quelli che la vedono cosí: niente espedienti e niente penalizzazioni artificiose sono state messe in scena! Solo, si pone che un qualsivoglia immobile, in un certo periodo della sua esistenza, dovrà essere munito di un generatore di calore, e così, proprio allora, l’eventuale certificazione energetica a suo tempo “pre”-compilata, sarà più vicina al reale, in maggior misura quanto più il grado di efficienza energetica globale sarà stato valutato con accuratezza.

Confidiamo di aver chiarito i vostri dubbi, in ogni caso potete contattarci quando volete!

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