Decreto efficienza energetica e rinnovabili 2018, c’è l’intesa delle Regioni sulla semplificazione delle regole riguardanti l’efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Ma non è tutto… In arrivo anche una importante standardizzazione del riconoscimento della figura professionale del certificatore energetico.
Il cosiddetto decreto efficienza energetica e rinnovabili 2018, in attuazione del D.Lgs. n. 102/2014, ha l’obiettivo di semplificare le regole riguardanti l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia.
In particolare il provvedimento introduce le linee guida (valevoli sull’intero territorio nazionale) che stabiliscono le procedure inerenti all'installazione di impianti di produzione e conversione di energia da fonti rinnovabili e dei diversi dispositivi tecnologici adatti al miglioramento energetico in ambito residenziale e terziario.
La bozza del testo è stata oggetto di esame della Conferenza Unificata del 21 marzo e ha già incassato il sì delle Regioni. Terminato il countdown di prassi, della durata di 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo scossoni o decisioni impreviste, le stesse Regioni e i vari altri Enti istituzionali competenti adegueranno le normative in oggetto. La legge prevede poi che, decorso tale termine, le disposizioni presenti nelle linee guida troveranno diretta applicazione.
Le procedure di cui sopra, a loro volta normate dal D.Lgs. n. 126/2016 (cosiddetto decreto SCIA 1) e D.Lgs. n. 222/2016 (decreto SCIA 2) regolano l’installazione di:
- pompe di calore;
- generatori di calore;
- impianti solari termici;
- generatori ibridi compatti.
Tali norme di cui sopra sono applicabili alle nuove installazioni e/o sostituzioni integrali di impianti tecnologici sia per la climatizzazione invernale e/o estiva sia per la produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal vettore energetico utilizzato, ma in funzione del tipo di interventi di riqualificazione energetica previsti dal DM 26 giugno 2015.
A titolo di esempio, l’installazione di una pompa di calore è considerabile un caso di attività di edilizia libera e, in virtù della semplificazione introdotta, può essere effettuata senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione da parte del committente all'amministrazione comunale se:
- richiede solo interventi definiti di manutenzione ordinaria;
- riguarda pompe di calore di tipo aerotermico con potenza termica nominale non superiore a 12 kW.
In occorrenza di interventi di altro tipo, invece, è necessaria una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da un tecnico abilitato ed eventualmente corredata dell'autorizzazione paesaggistica (nei casi in cui questa è richiesta). La semplificazione è comunque data dalla possibilità di inviare la CILA per via telematica.
Un altro importante obiettivo del decreto è la standardizzazione della qualifica di certificatore energetico, a partire dal riconoscimento su tutto il territorio nazionale.
Ciò comporta l’omogeneità di applicazione della normativa di settore al fine di eliminare situazioni del tipo “due Regioni e due misure” e/o di allineare meritocraticamente la professionalità dei certificatori eliminando possibili “vantaggi” dovuti esclusivamente a criteri locali geografici. Ci sembra la via giusta per arrivare ad una Certificazione APE (vedi cos’è l’APE Certificazione Energetica) obiettiva, costruttiva, corretta concettualmente e deontologicamente.
In ultimo, ma comunque di segno positivo, vi segnaliamo la minimizzazione degli oneri a carico dei cittadini (e anche delle imprese) per la componente più strettamente burocratica.
C’è infatti l’intesa per l’adeguamento dei relativi moduli, che devono essere unificati e standardizzati a livello nazionale, a partire dalla compilazione e presentazione della comunicazione di inizio lavori sia semplice (CIL) sia asseverata (CILA).
Durante l’iter di entrata in vigore del decreto devono essere aggiornati i moduli per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze.
A tal riguardo, le linee guida indicano anche il massimale dei costi che Enti e Regioni possono applicare nell’ambito delle procedure autorizzative degli interventi previsti.
Una apposita tabella sancisce i seguenti costi massimi che non possono essere superati:
- 10 euro per la comunicazione di inizio lavori;
- 30 euro per la procedura abilitativa semplificata (PAS);
- 50 euro per l’autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria.
Sempre entro la stessa scadenza di 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, Enti e Regioni dovranno provvedere alla pubblicazione di tali tariffe sui propri siti web istituzionali.
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