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DGR 398/2017: le principali novità sui corsi di formazione per Certificatori Energetici a Roma e nel Lazio

DGR 398/2017: le principali novità sui corsi di formazione per Certificatori Energetici a Roma e nel Lazio

Dagli aggiornamenti professionali obbligatori alla frequenza on line

03/10/2017 11:01 Certificazione-Energetica.it

 

Siete aspiranti Certificatori Energetici?

Risiedete a Roma o nel Lazio? Allora fate bene attenzione a quanto stiamo per dirvi!

Ci sono delle notizie che possono interessarvi parecchio sui Corsi di Formazione per Certificatori Energetici a Roma e nel Lazio. È stato infatti approvato l’11 luglio 2017 dalla Regione Lazio il decreto regionale DGR 398/2017.

Chi volesse consultarne il testo integrale,  può acquisire il supplemento del Bollettino Unico Regionale (BUR) uscito il 20/07/2017.

Il provvedimento locale revoca la precedente deliberazione (DGR 308/2016) statuendo altre “Linee guida per l’effettuazione dei corsi di formazione e di aggiornamento”. Si tratta di un’importante risultato, poiché è il frutto di una approfondita consultazione fra addetti ai lavori, tecnici, assessori e vari Ordini professionali, da cui sono sorte le principali osservazioni e critiche alle vecchia deliberazione.

Fra le modifiche e novità, spicca anche il cosiddetto “Standard formativo relativo al corso di formazione per Tecnici abilitati alla Certificazione Energetica degli Edifici, vale a dire quei professionisti abilitati, tra le altre cose, al rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

Vi riportiamo, dunque, i cambiamenti più significativi introdotti dal decreto della Regione Lazio.

 

DGR 398/2017: le novità su requisiti e obbligo di frequenza del Corso di Formazione per Certificatore Energetico da 80 ore

Rimandandovi per le generalità alla nostra sezione inerente alla qualifica del Certificatore Energetico, confermiamo che gli aspiranti tecnici abilitati residenti a Roma e nel Lazio devono frequentare lo specifico corso di formazione di 80 ore, così come previsto per tutti gli altri colleghi italiani, sulla scorta del decreto nazionale DPR 75/2013,

Ma ecco invece le modifiche introdotte dalla recente normativa regionale per i futuri Certificatori Energetici di Roma e del Lazio

Un primo cambiamento consiste nella specifica del possesso dei requisiti per poter elaborare e redigere la Certificazione Energetica: ai sensi del DPR 75/2013, oltre a chi ha già i titoli di studio automaticamente abilitanti, può divenire Soggetto Certificatore abilitato  per la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici anche chi è attualmente abilitato ed in possesso di un titolo accademico di cui all’Art 2 – C. 4 – lett. da a) a d) del succitato decreto, a patto che abbiano frequentato lo specifico corso di formazione e abbiano superato l’esame finale.

Aggiungiamo che vi è obbligo di frequenza del corso per:

  1. a) gli Architetti iscritti all’Ordine, specificati all’ 2 C. 3 DPR 75/2013, praticanti un’attività di paesaggista, pianificatore territoriale, conservatore dei beni architettonici ed ambientali, oltre ai cosiddetti pianificatori junior;
    b) gli Ingegneri di cui allo stesso articolo, iscritti all’Albo e nel settore dell’Informazione.

Un secondo cambiamento concerne la durata minima dei vari moduli presenti nei corsi formativi: alcuni possono durare 2 ore invece che 4 (come avviene nei corsi delle altre regioni).

Sono state apportate anche delle restrizioni alle modalità di frequenza: mentre il DPR 75/2013 (quello nazionale) obbliga a frequentare non meno dell’85% delle 80 ore totali per cioè 68 ore, a Roma e nel Lazio i corsisti ne devono seguire almeno il 90%, quindi 4 ore in più, per un ammontare complessivo di 72 ore.

Rigore e maggiori esigenze anche sui requisiti previsti per la fruizione a distanza (teleformazione): nelle altre regioni si possono frequentare on line anche tutte le ore previste dallo specifico corso di formazione abilitante, con il solo obbligo di prova finale in aula, musica completamene diversa a Roma e nel Lazio, in cui si può seguire on line al massimo solo la metà delle ore totali.

 

DGR 398/2017: è reso obbligatorio l’aggiornamento professionale dei Certificatori Energetici ogni due anni

Un’altra importante novità rispetto alla normativa nazionale: riguarda la frequentazione periodica, ossia da svolgere ogni 24 mesi, di specifici corsi di aggiornamento professionale per tutti i Certificatori Energetici abilitati tramite il corso di formazione di 80 ore.

Per detti corsi di aggiornamento sono valide le medesime eccezioni già viste per i corsi di formazione abilitanti, quindi chi non è obbligato  a frequentare questi ultimi non è lo stesso obbligto a frequentare gli aggiornamenti..

corsi di aggiornamento professionale dureranno 8 ore e saranno incentrati sulle innovazioni tecniche, tecnologiche e normative inerenti la Certificazione Energetica.

Chi avesse già seguito eventuali corsi di aggiornamento precedenti l’entrata in vigore del DGR 398/2017 non dovrà effettuare aggiornamenti nel 2018 e nel 2019.

 

DGR 398/2017: i nuovi standard formativi sono compatibili con quelli del DPR 75/2013

Il decreto della Regione Lazio sui Corsi di Formazione per Certificatori Energetici si discosta dalla normativa nazionale, a volte nella forma, altre nella sostanza e quindi a nostro parere si pone come una vera e propria impalcatura normativa alternativa…  Sempre secondo la nostra opinione, la coesistenza de facto col DPR 75/2013 potrà portare a breve numerose conseguenze positive.

Gli standard del DGR 398/2017 sono ad oggi più elevati ed esigenti di quelli nazionali e di qui a breve potrebbero esserci degli adeguamenti di questi ultimi sì da fare della figura professionale del Certificatore Energetico un riferimento sempre più qualificato e standardizzato in tutta Italia.

Per il momento, i Certificatori Energetici di Roma e del Lazio possono sentirsi in diritto di pensare di avere una marcia in più!

Per ogni approfondimento, vi rimandiamo alla pagina del sito ufficiale della Regione Lazio contenente l’Allegato della deliberazione

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