06 41.80.496
02 87.15.94.94

Ecobonus 110%: al via definitivo

Ecobonus 110%: al via definitivo

Pubblicati i decreti attuativi

18/08/2020 05:28 Certificazione-Energetica.it

E finalmente ci siamo! Per il tanto chiacchierato (dagli operatori del settore e non) Superbonus 110% (nel dettaglio, Ecobonus e Sismabonus 110%), siamo ora in dirittura d’arrivo, proprio a seguito delle emanazioni legislative di cui ancora si era in attesa, ultime in ordine temporale i Decreti Attuativi del MISE e della Circolare esplicativa della Agenzia delle Entrate relativa alle modalità per la Cessione del Credito con sconto in fattura. Ad un mese circa di distanza dalla conversione in Legge del Decreto Rilancio, infatti, si sono susseguite tutte le circolari ed i decreti che danno piena attuazione a quella che, fino a poco tempo fa, sembrava ancora una chimera.

 

Ma proviamo a fare un po di ordine, riassumendo, una volta per tutte, quelle che sono state le disposizioni legislative susseguitesi negli ultimi mesi: nella loro forma definitiva. Per comodità del lettore inseriremo, documento per documento, i link per il download dei documenti ufficiali.

 


- Tutto è iniziato con il Decreto Rilancio (Ex D.L. n. 34 del 19 Maggio 2020), contenente misure urgenti per contrastare l’emergenza economica conseguita a quella sanitaria dovuta al Coronavirus. In tale decreto, come circolato in precedenza sotto forma di rumors, veniva già pubblicata la possibilità di portare in detrazione, in 5 anni, al 110% e con la possibilità di cedere il credito ottenendo lo sconto del 100% in fattura, alcune tipologie di interventi che riguardassero l’efficientamento energetico ed il miglioramento sisimico dell’Edilizia Esistente.

Riassumendo brevemente, ricordiamo cosa stabiliva tale decreto: al fine di rientrare nelle agevolazioni, bisogna prevedere di effettuare necessariamente almeno uno dei due cosiddetti “interventi trainanti” del Superbonus, consistenti 1) nella sostituzione del generatore di calore con uno nuovo e più efficiente, a pompa di calore o ibrido/a condensazione/geotermico, con eventuale modifica parziale o integrale dell’impianto di distribuzione (massimale previsto di 30’000 € ad unità immobiliare), 2) nell’isolamento a norma di legge, quindi con spessori minimi di isolante da calcolarsi in base a progetto, dell’involucro “opaco” (quindi tetti, pareti o solai, non gli infissi, ndr), per una superficie non inferiore al 25% del totale dell’involucro disperdente dell’edificio (massimale inizialmente previsto di 60’000 euro ad unità immobiliare, poi confermato in via definitiva a 50’000 €).

Con l’effettuazione di almeno un intervento trainante si accede quindi al diritto di detrarre, al 110% e con sconto in fattura, tutti gli altri interventi esistenti per l'efficientamento energetico, diversamente previsti con inferiori percentuali di detrazione: citiamo la sostituzione degli infissi con nuovi a risparmio energetico, l’installazione di impianto fotovoltaico comprensivo di accumulo per le ore notturne, l’installazione di schermature solari (es. Pergotende), l’apposizione di colonnina di ricarica per veicoli elettrici.

Ricordiamo che, al di là dell’intervento prevalente, al fine di acquisire il diritto al 110% sia necessario guadagnare, nel Post Operam rispetto all’Ante Operam, almeno due Classi Energetiche, certificate da un Professionista abilitato tramite Certificazione Energetica / Diagnosi prima e dopo l’intervento. Oltre a ciò bisognerà verificare, tramite appositi calcoli da effettuarsi prima dell’inizio dei lavori, che gli stessi rispettino determinati parametri, in particolare quelli relativi al DM “Requisiti Minimi” (quindi con verifica delle trasmittanze involucri/calcolo isolante, efficienza degli impianti, quota minima da fonti rinnovabili etc). A fine lavori, il professionista abilitato redigerà apposita perizia in cui certificherà che tutti gli interventi rispettino tali parametri, nonchè che i costi affrontati siano congrui. Tale ultimo requisito, in particolare, andrà verificato (come si può evincere dagli ultimi Decreti Attuativi del MISE) con un computo metrico delle opere avente come massimali I valori indicati nei prezzari riconosciuti dal Decreto stesso; per alcune tipologie di lavorazioni non contenute nei prezziari ufficiali, invece, si potrà far fede ai massimali contenuti nell’Allegato I del successivamente pubblicato Decreto Requisiti Minimi. Qui il link al testo ufficiale del Decreto, il cui articolo di interesse è il 119, per abbreviare le ricerche

 


- A seguire, due mesi dopo l’emanazione del Decreto Rilancio, lo stesso è stato convertito (e quindi definitivamente confermato) nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020: confermati quindi gli interventi e la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura, con alcune piccole variazioni (es. Ridotto il massimale per la coibentazione degli involucri da 60’000 a 50’000 €): confermata infine la possibilità di estendere la Cessione del Credito (e quindi dello sconto diretto in fattura) anche per le altre tipologie di lavori che godono di una percentuale di detrazione diversa, quali ad esempio I Lavori di ristrutturazione per opere interne al 50% (rifacimento bagno, cucina, tramezzature interne etc), ed altri. Qui trovate il collegamento alla Legge di conversione.

 


- A seguire, è stato pubblicato il Decreto Attuativo del Mise del 3 Agosto 2020, altrimenti conosciuto come Decreto Asseverazioni: in tale documento, il ministro Patuanelli ha ufficializzato le modalità di trasmissione della Asseverazione Tecnica finale, nella quale il tecnico incaricato dovrà asseverare il rispetto dei requisiti delle lavorazione effettuate, affinchè siano conformi alle disposizioni del decreto ed alle altre normative vigenti, oltre alla verifica della congruità dei costi. Inutile dire che tali verifiche andranno effettuate progettualmente in via preliminare, presentando anche la documentazione necessaria, dato che muovendosi a posteriori si perderebbe il diritto a qualsiasi agevolazione. Novità non di poco conto è la possibilità di presentare una asseverazione per stati di avanzamento (al completamento minimo del 30% dei lavori), in maniera tale da non escludere dalla possibilità di accedere al mercato (e quindi di agganciare la ripresa) le imprese più piccole. Pubblicati, assieme al decreto, gli allegati contenenti ì facsimili di tali asseverazioni, molto utili al fine di aiutare a fugare eventuali dubbi o fraintendimenti su quelli che avrebbero dovuto essere I suoi contenuti.
Qui i link al Decreto Attuativo Asseverazioni, all’Allegato I (Asseverazione Stato finale) e all’Allegato II (Asseverazione Stato di avanzamento).

 

- Nonostante fosse circolato già in precedenza, e da diverso tempo, in bozza, è arrivato a seguire il Decreto  Attuativo del Mise (nella sua ultima revisione) del 6 Agosto 2020, altrimenti conosciuto come Decreto Requisiti Minimi. In tale provvedimento, come sappiamo, vengono esplicitati tutti I requisiti tecnici che devono rispettare le lavorazioni per poter rientrare nel superbonus 110%: interventi necessari, spese riconosciute, soggetti ammessi alla detrazione, adempimenti e necessità documentali, controlli. Assieme al decreto attuativo (qui il Link al documento) troviamo l’Allegato A, contenente I requisiti da indicare nell’Asseverazione; l’Allegato B, con una comoda tabella di sintesi degli interventi, percentuali di detrazione e limiti massimi di spesa; l’Allegato C, contenete il prospetto dei dati relativi alla Prestazione Energetica dell’Edificio, da trasmettere all’Enea; l’Allegato D, con il facsimile dei dati da comunicare del soggetto beneficiario, dellìEdificio, etc; l’Allegato E, con I valori limite di trasmittanza degli involucri (isolamento termico) da calcolare, e rispettare, per poter accedere alle detrazioni; l’Allegato F, con I requisiti/rendimenti minimi dei generatori/pompe di calore; l’Allegato G, con I parametri dei generatori a biomassa; l’Allegato H, con le indicazioni per I collettori solari.
All’interno del Decreto troviamo infine l’Allegato I, il quale contiene dei valori limite di costo che possono utilizzarsi ai sensi dell’Allegato A. Ai fini di una più facile lettura, ricordiamo che tali casi sono quelli in cui non sia possibile reperire una voce di prezziario ufficiale per la lavorazione specifica: il principio generale è che fa fede in via prioritaria sempre il computo metrico del professionista, ma, nei casi in cui sui prezziari di riferimento riconosciuti (che ricordiamo essere i prezziari regionali e i prezziari DEI tipografia del Genio Civile) non siano reperibili tali voci, si potrà far fede alla Tabella dell’Allegato I, contenente I massimali parametrici per gli interventi con dichiarazione del fornitore. Un esempio su tutti il costo della pompa di calore, o ancora degli infissi a taglio termico posti in opera. Al presente link potete trovare il Decreto Attuativo Requisiti Minimi, nella sua ultima versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
.


- Infine, a chiusura del cerchio, è arrivato il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’8 Agosto 2020, relativo alla Cessione del Credito (anche alle Banche) ed allo sconto in fattura al cliente finale. Nello stesso viene stabilito che la comunicazione per la fruizione della cessione del credito o dello sconto in fattura debba essere inviata a partire dal 15 Ottobre 2020, ed entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui vengano sostenuti I lavori di efficientamento. Per la comunicazione dell’Opzione deve essere utilizzato il modello contenuto nel provvedimento: viene precisato che la comunicazione relativa alle detrazioni “standard” vada effettuata dal beneficiario o da un suo intermediario per le singole unità immobiliari, mentre per le parti comuni degli edifici condominiali sarà l’amministratore a dover effettuare tale adempimento. Per le detrazioni al 110%, invece, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti può essere effettuata esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale, consulente del lavoro), mentre per le parti comuni potrà essere effettuata in via alternativa dallo stesso soggetto che rilascia il visto, nonchè dall’Amministratore: in tale ultimo caso, il rilasciante il visto dovrà comunque verificare e validare la documentazione relativa alle asseverazioni e attestazioni, rilasciate in precedena dal Professionista Tecnico (Ingegnere, Architetto, etc.). Qui di seguito troverete il link al Provvedimento Attuativo dell’Agenzia delle Entrate, al modulo per la comunicazione dell’Opzione e le istruzioni di compilazione.

 

Qui trovate invece i nostri aggiornamenti: potrete tenervi aggiornati anche sui nostri account social, Facebook o Linkedin

 

casa_n1.jpg
regexmedia.jpg
globo.jpg

Alcune aziende con cui abbiamo collaborato.