Dopo tanto tempo e numerosi rinvii, il 1° Ottobre 2015 sono entrati in vigore i Decreti Attuativi della Legge 90/2013, che vanno quindi a dettagliare le modalità operative della suddetta legge. Entra in vigore, quindi, il nuovo APE Unico Nazionale.
Fin'ora, infatti, diverse regioni avevano legiferato per proprio conto, andando a creare diversi formati grafici e modalità di calcolo, nonchè in generale ulteriori carenze ed incompletezze dal punto di vistaca delle operazioni di calcolo da effettuare.
I nuovi decreti attuativi che vanno a rendere operativa la precedente legge, vanno ad abbracciare tre branche riguardanti l'Efficienza Energetica degli edifici. Tali decreti sono tre, e riguardano:
1) i requisiti minimi di prestazione (efficienza) energetica degli edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazione;
2) schemi e modalità di realizzazione della relazione tecnica di calcolo per l’applicazione dei requisiti minimi (Ex Legge 10/91), ossia la vera e propria " Progettazione per l' Efficienza Energetica ";
3) le linee guida per predisporre il nuovo Certificato Energetico conformemente allo schema del nuovo APE unico Nazionale 2015.
Tralasciando per ora, in questo Articolo, i primi due punti (altrettanto importanti ma più relativi alla Progettazione e Riqualificazione Energetica), riassumiamo qui i punti relativi al terzo decreto attuativo, riguardante nello specifico la nuova Certificazione APE.
a) Superando le incertezze normative precedenti a riguardo, la legge prevede ora esplicitamente l’obbligo del sopralluogo da parte del certificatore energetico; stabilisce, inoltre, una percentuale di controlli minima da effettuarsi da parte dell Regioni, per verificare la conformità e completezza delle Certificazioni Energetiche depositate. Entro 90 giorno dall’entrata in vigore, infine, l’Enea dovrà predisporre il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica ( SIAPE), ossia una banca dati unica nazionale facilmente ispezionabile ed in cui saranno inseriti anche i riferimenti e le verifiche di legge degli impianti di generazione;
b) Il nuovo Attestato di Prestazione Energetica sarà ora prodotto su grafica unica per tutto il territorio nazionale, al fine di perseguire l'obiettivo di superare le differenze attuali tra le varie Regioni;
c) Si aggiungono anche, oltre a quelle per il riscaldamento e l’acqua calda sanitaria, le valutazioni per il raffrescamento, l’illuminazione e la ventilazione, permettendo così una valutazione più realistica ed effettiva della prestazione raggiunta dall’edificio nel contenere i consumi energetici;
d) La Certificazione Energetica APE è ora completamente rinnovata dal punto di vista grafico; è ora più chiaro e leggibile anche da parte dei non addetti ai lavori, almeno nella prima pagina. Diverse, inoltre, le altre variazioni, tra cui la scala energetica dell’edificio che presenta ora 10 classi invece delle 7 precedentemente elencate ( adesso si va da A4 a G );
e) Viene ribadita l'obbligatorietà, oltre al sopralluogo, di dover valutare e proporre dei miglioramenti per aumentare l'efficienza ed il risparmio energetico;
f) Vengono confermati tutti i precedenti obblighi per la dotazione della certificazione energetica, e le relative sanzioni in caso di mancata produzione, allegazione o informazione;
g) La validità di 10 anni, come in precedenza, rimane subordinata al rispetto della normativa relativa ai controlli di efficienza energetica degli impianti (controllo dei fumi o di combustione della caldaia). L'Ape, in mancanza di tale documentazione della caldaia, scade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della prima scadenza di controllo non rispettata.