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L'Attestato di Qualificazione Energetica

L'Attestato di Qualificazione Energetica

 

L’Attestato di Qualificazione Energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati:

i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio o dell’unità immobiliare in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico. Ove non siano fissati tali limiti, vengono indicati quelli per un identico edificio di nuova costruzione.

Dal 1° ottobre 2015 è in vigore la Delibera di Giunta Regionale n. 967 del 20 luglio 2015 che definisce NUOVE DISPOSIZIONI in materia di PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI, tra cui anche quelle relative all’AQE. Tali disposizioni si applicano agli interventi con richiesta/presentazione di titolo abilitativo o comunicazione inizio lavori successiva al 1° ottobre 2015, mentre per le varianti in corso d’opera e per le variazioni essenziali relative a titoli edilizi in corso di validità al 1° ottobre 2015 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla DAL n. 156 del 4 marzo 2008 e s.m.i., ed in particolare quelle riportate ai punti 1, 3 e 4 nonché negli Allegati 1,2,3,4,5,13 e15, come indicato all’art. 3 della DGR 967/2015.



A. Disposizioni per interventi comunicati prima del 1°ottobre 2015
Ai sensi di quanto enunciato al punto 4 della Delibera di Assemblea Legislativa 156/2008 e successive modifiche, per tutti gli interventi ricadenti nell’ambito di applicazione della delibera stessa (definiti al punto 3.1), in particolare:

  • nuova costruzione o demolizione e ricostruzione [punto 3.1 lettera a) della stessa delibera
  • interventi su edifici o impianti esistenti che prevedano la modifica della loro prestazione energetica [punto 3.1 lettere b) e c) della stessa delibera]

al termine dei lavori è obbligatoria la redazione e consegna al Comune dell’Attestato di Qualificazione Energetica (AQE).

L’AQE dell’edificio (o di una sua parte), redatto da uno o più tecnici qualificati, in riferimento ai propri ambiti di competenza, è asseverato dal direttore dei lavori e: a) attesta la conformità delle opere realizzate al progetto, nel rispetto dei valori limite fissati dalle norme vigenti
b) attesta la prestazione energetica complessiva o parziale del sistema edificio/impianto
c) indica i possibili interventi migliorativi in un bilancio costi/benefici.

l’AQE e la dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto sono necessari per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità e non possono costituire un onere aggiuntivo per il committente.

Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla predetta documentazione. Al punto 4.7 della D.A.L. 156/2008 sono specificate le modalità di redazione dell’AQE, mentre per quanto riguarda i suoi contenuti obbligatori, è necessario fare riferimento a quanto indicato in Allegato 5 della stessa delibera, come modificato dalla D.G.R. 1366/2011.



B. Disposizioni per interventi comunicati dal 1° ottobre 2015
Ai sensi di quanto enunciato all’art. 8, c. 9 della DGR 967/2015, al termine di:

  • lavori di nuova costruzione
  • lavori su edifici esistenti soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello
  • lavori di ampliamento

deve essere predisposto e asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, l’Attestato di Qualificazione Energetica, senza alcun onere aggiuntivo per il committente. Tale attestato deve poi essere consegnato al Comune.

L’Attestato di Qualificazione Energetica,  attesta il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica previsti e riporta i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione.

Nel caso di interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 3 c. 2 lett. c), nel caso in cui l’intervento preveda la mera sostituzione di elementi edilizi o di sistemi tecnici per l’edilizia funzionalmente autonomi e dotati di caratteristiche prestazionali certificate, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto è attestata dall’impresa esecutrice.

L’AQE e, quando prevista, l’attestazione delle opere da parte dell’impresa esecutrice, sono allegati alla richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità ovvero alla comunicazione di fine dei lavori per le opere soggette a CIL. Nel caso di interventi di attività edilizia libera non soggetto a CIL la stessa documentazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo.

C. Disposizioni comuni a tutti gli interventi
L'attestato di qualificazione energetica deve essere consegnato presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) in duplice copia originale.
In caso di mancata consegna dell’AQE sono previste sanzioni e conseguente segnalazione all’ordine o collegio professionale competente a carico del Direttore Lavori (art. 15, comma 4 del D. Lgs 192/2005 e successive modifiche).

Normativa
D.A.L. 156/2008 e successive modifiche e integrazioni
D.G.R. 967/2015

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