La legge n. 10 del 09/01/1991, Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13, nasce con l'intento di razionalizzare il consumo dell'energia utilizzata per il riscaldamento e di regolamentare il settore termotecnico.
Essa rappresenta quindi un punto fondamentale rispetto a quella che sarà in futuro tutta la politica indirizzata al risparmio energetico: indica gli obblighi di contenimento energetico, che devono essere verificati da appositi calcoli, da rispettarsi durante le fasi di realizzazione di un nuovo edificio o ristrutturazione importante di uno esistente.
Nell'ambito di un piano energetico nazionale, infatti, questa norma ha per la prima volta classificato il territorio della Penisola in zone climatiche, (A, B, C, D, E, F), dividendole in base alle temperature e alla velocità dei venti.
Ad ogni zona climatica è stato assegnato un preciso periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento. In un edificio vi sono apporti e dispersioni di calore: la somma di queste rappresenta il bilancio energetico e questa legge si propone proprio di indirizzare questo bilancio. Infatti, per far sì che esso sia sempre attivo, cioè il calore interno sia maggiore di quello disperso, è necessario spendere una certa quantità di energia affinché la temperatura interna raggiunga il valore di temperatura prefissato in °C.
La legge impone anche la verifica dell'involucro edilizio, costituito da tetti e pareti, per evitare dispersioni di calore e quindi sprechi di energia. Un altro aspetto a cui la legge presta attenzione è il rendimento degli impianti, che se è al di sotto di determinati valori non consente il risparmio energetico richiesto.
La legge è stata soggetta a varie modifiche e integrazioni, anche a livello regionale, tra le quali l'emanazione nel 2005 del Decreto Legislativo n. 192 che ha recepito la direttiva europea 2002/91/CE sul risparmio energetico. Questa ha reso ancora più severi i parametri di isolamento e di rendimento dei generatori di calore da rispettare, ed inserito alcune indicazioni sull'utilizzo di impianti da fonti rinnovabili.
L’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 prevede che i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze (impiantistiche, termotecniche, elettriche e illuminotecniche), inseriscano i calcoli e le verifiche previste dalla legge nella relazione tecnica di progetto – nota come Relazione legge 10 – attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici. Tale relazione, ai sensi della legge 10/1991, va depositata dal proprietario dell’edificio, o da chi ne ha titolo, presso le amministrazioni competenti, in duplice copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di un titolo abilitativo.
Con il recente decreto relazione tecnica attuativo della legge 90 vengono definiti tre nuovi schemi di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ex legge 10, in funzione delle diverse tipologie di lavori:
Gli schemi, con le dovute differenze date dalle diverse tipologie di intervento, contengono le informazioni minime necessarie per accertare l’osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi competenti:
Il primo schema da seguire per la Relazione Legge 10 di cui all’Allegato 1 del decreto, riguarda:
Per ristrutturazioni importanti di primo livello si intendono interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo.
Gli edifici a energia quasi zero sono fabbricati ad altissima prestazione energetica e fabbisogno energetico molto basso, quasi nullo, coperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l’energia da rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze.
Il secondo schema di Relazione legge 10, di cui all’Allegato 2 del decreto, riguarda i lavori relativi a:
Per ristrutturazioni importanti di secondo livello si intendono interventi che interessano dal 25% al 50% della superficie disperdente esterna e l’eventuale rifacimento dell’impianto termico invernale e/o estivo o interventi che interessano più del 50% della superficie disperdente esterna.
Il terzo schema di relazione legge 10 di cui all’Allegato 3 del decreto, riguarda infine i lavori relativi alla riqualificazione energetica degli impianti termici.
Un edificio è sottoposto a riqualificazione energetica degli impianti tecnici, quando vengono effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione o risanamento conservativo su impianti aventi proprio consumo energetico.
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